La Legge Regionale della Campania n. 16 dell’11 novembre 2024, intitolata “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale”, ha suscitato notevoli discussioni riguardo alla sua legittimità costituzionale. Tale legge prevede che, ai fini dell’applicazione del divieto di un terzo mandato consecutivo, il computo dei mandati decorra da quello in corso al momento dell’entrata in vigore della legge stessa. In altre parole, i mandati precedentemente svolti non verrebbero considerati, consentendo di fatto all’attuale Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di candidarsi nuovamente nonostante abbia già ricoperto due mandati consecutivi.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 gennaio 2025, ha deliberato di impugnare questa legge regionale, ritenendo che essa violi l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nonché l’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165. Quest’ultima disposizione stabilisce che le regioni devono prevedere la non immediata rieleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale allo scadere del secondo mandato consecutivo. L’Avvocatura Generale dello Stato ha quindi presentato ricorso alla Corte Costituzionale, sostenendo che la legge campana, azzerando il conteggio dei mandati, aggiri il divieto imposto dalla normativa statale, compromettendo principi fondamentali quali l’effettiva parità tra i candidati, la libertà di voto degli elettori e il fisiologico ricambio della rappresentanza politica.
A supporto di questa posizione, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196 del 10 dicembre 2024, ha affermato che la previsione del numero massimo di mandati consecutivi è una scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva parità tra i candidati, la libertà di voto degli elettori e il fisiologico ricambio della rappresentanza politica. Sebbene tale sentenza riguardi specificamente i sindaci, i principi enunciati sono applicabili anche ai Presidenti delle Giunte regionali, sottolineando l’importanza di evitare la concentrazione e la personalizzazione del potere.
In conclusione, la Legge Regionale n. 16/2024 della Campania rappresenta un tentativo di eludere il divieto costituzionale del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione. La questione è ora al vaglio della Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi sulla legittimità di tale normativa alla luce dei principi costituzionali e della legislazione vigente.
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