CASERTA – Il collegio composto dai magistrati Salvatore Veneziano, Presidente, Paolo Corciulo e Olindo Di Popolo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire.
Stando alla giurisprudenza citata (Consiglio di Stato sez. VI 07 febbraio 2014 n. 593 e Sardegna, sez. II, 15 ottobre 2014) i tre consiglieri non hanno subito lesioni dello ius ad officium nell’approvazione degli atti.
La sentenza è importante anche perché chiarisce i contorni della convalida di un atto amministrativo.
L’istituto della convalida non può ritenersi applicabile ai soli casi di incompetenza relativa, estendendosi a tutte le ipotesi di annullabilità, tra cui ricadono anche le ipotesi di violazione di legge per violazione del quorum strutturale di un organo collegiale scrivono i giudici del Tar Campania.
Il ricorso era legato al complesso calcolo del quorum dell’assemblea cittadina e ad essere condannati al risarcimento, oltre agli esponenti di Speranza, ovvero Apperti, Fabrocile e Naim, anche i consiglieri Enzo Bove, Roberto Desiderio e Stefano Mariano che avevano aderito all’iniziativa. Alcuni esponenti dell’opposizione avevano presentato un secondo ricorso ai magistrati del Tar Campania, per chiedere l’;annullamento del consiglio comunale durante il quale si era proceduto alla surroga di Dora Esposito con Camillo Federico e alla seconda approvazione del bilancio consuntivo dopo il primo annullamento arrivato a causa della manca consegna degli atti agli eletti.
Ricorso respinto e pagamento delle spese legali, 3mila euro, sostenute per la difesa dal comune di Caserta.
Kest’è !!!
Con il ricorso respinto cade ogni preoccupazione del sindaco Carlo Marino e della maggioranza relativa ai documenti contabili approvati fino ad oggi dall’amministrazione comunale.
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