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Le elezioni del consiglio dell’ ordine di S. Maria Capua Vetere sono da ripetere

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Elezioni per il rinnovo dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere da rifare. Lo ha disposto il Consiglio Nazionale Forense che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Antonio Miraglia, escluso dalla competizione elettorale, ed annullato sia la delibera di ammissione delle candidature sia quella di proclamazione degli eletti, con il trionfo del Movimento Dignità Forense guidato dall’attuale presidente Angela Del Vecchio. Il Cnf ha disposto quindi la ripetizione delle operazioni di voto con il reinserimento di Miraglia nell’elenco dei candidati (che resteranno i medesimi dello scrutinio annullato).

L’esclusione

Miraglia era stato escluso dalla commissione elettorale in quanto non presentata personalmente e priva di delega, o meglio la delega sarebbe stata protocollata solo dopo il termine di presentazione. Per cui la commissione, all’unanimità, aveva dichiarato l’irricevibilità della candidatura. Miraglia ha impugnato, attraverso il proprio legale Luigi Iannettone, sia la non ammissione sia, dunque, la successiva proclamazione degli eletti chiedendo la ripetizione delle consultazioni delle toghe.

Il ricorso

Da quanto emerso, la candidatura di Miraglia sarebbe stata presentata da una delegata che aveva copia del documento di riconoscimento del candidato ma non la delega firmata. Così, Miraglia inoltrò alla collega una Pec prima delle ore 12 (termine per presentare le candidature). Il modulo, però, non potette essere stampato per il malfunzionamento della stampante in uso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, costringendo la delegata ad allontanarsi per stampare il file e consegnarlo (a quel punto fuori tempo massimo).

Candidatura valida

La candidatura, inoltre, sarebbe stata valida indipendentemente dal problema della stampante in quanto il modulo di delega era accompagnato dal documento di riconoscimento sia del delegante sia della delegata. “La delega – evidenzia il Cnf – pur priva della sottoscrizione di quest’ultimo, era accompagnata dal documento d’identità del medesimo, circostanza che fa di per sè propendere per la riconducibilità dell’atto delegante e, ad avviso di questo Giudice, sicuramente esclude l’incertezza assoluta circa la provenienza e quindi esclude l’invalidità radicale dell’atto”.

La riammissione

Il Cnf, dunque, ha riammesso Miraglia disponendo la ripetizione delle operazioni di voto che dovranno avvenire “a candidature ferme”, cioè senza la possibilità di presentare ulteriori candidature.

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