Non dovrebbero più esistere, soprattutto negli edifici pubblici o negli accessi ai locali di pubblico interesse. Ma, purtroppo, se ancora si vedono in giro degli scivoli per disabili senza il corrimano.
Un nuovo prototipo è apparso a Caserta al Parco degli Aranci, per l’accesso al nuovo Play ground .
Il che, naturalmente, non è a norma di legge.
Sulla questione si sono posti la domanda in molti, tra cui il Dott. Ciro Guerriero presidente di Caserta Kest’è. ‘Ma quell’ammasso di cemento quanto è costato al Comune? Su Amazon con soli 100 euro ne avevi uno a norma’. Prossimamente sveleremo l’arcano mistero.
C’è un decreto ministeriale che descrive in ogni dettaglio come devono essere costruiti gli scivoli (o rampe per disabili che dir si voglia). Il mancato rispetto di una di queste indicazioni rende lo scivolo, appunto, non a norma.
Le rampe per disabili sono a loro volta regolate da alcuni criteri imprescindibili, mirati all’ottimizzazione del percorso costituito da una pendenza sostenibile, sia in salita che in discesa e dalla larghezza.
Le caratteristiche della rampa per disabili devono rispettare i seguenti parametri:
- il dislivello massimo neutralizzabile tramite una rampa deve essere contenuto in 3,20 m;
- la larghezza minima deve essere di 0.90 m se prevista per una carrozzina, 1,50 m qualora la stessa preveda l’incrocio di due carrozzine in senso di marcia inverso;
- un pianerottolo orizzontale ogni 10 m di percorso oppure in presenza di porte per accesso agli interni. Ogni pianerottolo deve misurare 1,5 x 1,5 m oppure 1,4 m x 1,7 m, tenendo conto dell’ingombro di eventuali porte;
- qualora la rampa fosse protetta da ringhiera o da parapetto non pieno, la rampa deve essere dotata di un cordolo di almeno 10 cm posto lateralmente in basso;
- la pendenza massima della rampa per disabili consigliata è dal 4% al 6% non deve superare l’8% perché spesso possono essere percorse solamente con un accompagnatore.
Schema accessibilità pendenze della rampa per disabili
La lunghezza del percorso delle rampe per disabili
La lunghezza di una rampa dipende dal dislivello che questa deve superare, per motivi legati alla pendenza deve essere tale da non procurare sforzi eccessivi in salita ed evitare un’accelerazione inopportuna in discesa. In definitiva più lunga è la rampa, minore è la pendenza, più agevole il percorso sia in salita che in discesa.
Un dislivello dell’8% vuol dire che per superare un dislivello di 8 cm occorre la realizzazione di una rampa lunga 1 metro; un dislivello di 80 cm richiede un percorso di 10 m (oltre ad eventuali pianerottoli e/o curve).
In caso di adeguamento a strutture preesistenti sono ammesse rampe fino al 10% di pendenza con tratti (max 3 m) di pendenza massima fino al 12%.
Infine per brevi percorsi pedonali a livello stradale o di raccordo tra questi e il livello della strada o in prossimità di passi carrabili, sono consentiti dislivelli di 15 cm e relative rampe con pendenza al 15%.
Ulteriori accorgimenti obbligatori nell’allestimento della rampa per disabili consistono in:
- pavimentazione antisdrucciolevole (alto coefficiente di rugosità);
- parapetto dell’altezza di almeno 1 m e con fessure longitudinali minori di 10 cm;
- sui lati della rampa devono essere impiantati dei corrimano all’altezza compresa tra 90 e 100 cm;
- all’inizio e alla fine della rampa devono essere apposti segnali a bande di materiale differente, tattilmente identificabili dai non vedenti.
Esempio progetto rampa per disabili
Le passerelle carrabili per disabili
Un’alternativa alla rampa in calcestruzzo è costituita dalle passerelle in acciaio zincato. Queste sono di facile allestimento ed essendo amovibili non necessitano di permessi (alla pari delle rampe) nè sono soggette a restrizioni comunali.
I criteri sui massimali di dislivello e sulla lunghezza rimangono ovviamente quelli specificati nella legge 13/89 e al successivo D.M.L.P. 236/89, che però stabilisce i seguenti requisiti e limitazioni:
- avere ad entrambe le estremità un appoggio minimo di 0,33 m;
- transito consentito esclusivamente a mezzi con ruote o cingoli in gomma con impronta minima di 0,2 x 0,2 m;
- divieto di transito per mezzi cingolati in metallo o aventi parti metalliche che poggino sul tracciato;
- la distribuzione del peso tra assi anteriori e posteriori della carrozzina può oscillare tra 50% – 50% e 40% – 60%;
- dichiarazione di conformità fornita dal costruttore.
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