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Ecco le regole per viaggiare sicuri nel mondo.

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Viaggiare nel mondo, per lavoro o per turismo, è una delle attività che la pandemia ha messo più in difficoltà. Dalle strette limitazioni imposte durante la fase acuta della pandemia, nel 2020, alle regole che in questi mesi sono state affinate per limitare i rischi del contagio. Dai Paesi più in crisi a quelli che stanno vivendo un momento di relativa tranquillità. Cosa serve quindi per viaggiare? Dal Green pass ai tamponi, fino ai vaccini. Ecco l’elenco stilato dal ministero della Salute insieme al ministero degli Esteri per muoversi nel mondo.

Viaggi, le raccomandazioni del ministero degli Esteri

Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 22 ottobre 2021, in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021. Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Elenco A – San Marino, Città del Vaticano

Al momento, non sono previste limitazioni per gli spostamenti da/per gli Stati e i territori contenuti nell’elenco A.

In caso di spostamenti dall’estero con destinazione finale San Marino o Città del Vaticano, è opportuno informarsi accuratamente in merito alle disposizioni previste per il transito in Paesi UE ed Extra-UE e in Italia, consultando le Schede Paese di interesse su questo sito web e le disposizioni in vigore in Italia per chi provenga dall’estero (Elenchi nel menu laterale).

Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall’Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche per le finalità d’uso previste dal decreto-legge 22 aprile   2021, n. 52.

Elenco B – Nessuno Stato è presente

Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C.

Sono consentiti gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. È necessario verificare sempre la normativa prevista per l’ingresso in ciascun Paese, in quanto potrebbero essere previste limitazioni da parte delle Autorità locali. Si raccomanda di consultare le Schede Paese di interesse, su ViaggiareSicuri. Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form – dPLF).

È sempre opportuno informarsi accuratamente in merito alle disposizioni previste per il transito in Paesi UE ed Extra-UE e in Italia, consultando le Schede Paese di interesse su questo sito web e le disposizioni in vigore in Italia per chi provenga dall’estero (Elenchi nel menu laterale).

Elenco C – I Paesi che ne fanno parte

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

SPOSTAMENTI dall’Italia – DAL 26 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2021

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO in Italia – DAL 26 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2021

In base all’Ordinanza 22 ottobre 2021 del Ministro della Salute, per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei quattordici (14) giorni precedenti, è obbligatorio:

Compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form – dPLF), che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea.
Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, una Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, o altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente:
– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,  con  attestazione  del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno  quattordici giorni;

– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale  cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

– effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, il test antigenico nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia.

Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione di una delle certificazioni (vaccinazione, guarigione o test) precedentemente indicate, è fatto obbligo di:

– Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;

– Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

Elenco D – I Paesi che ne fanno parte

Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO D dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021

Per la normativa italiana, sono consentiti tutti gli spostamenti da/per questi Paesi (fatte salve eventuali limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

Tuttavia, la rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO D – DISCIPLINA GENERALE 

Dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021 (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all’Ordinanza 22 ottobre 2021, all’ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell’elenco D, è obbligatorio:

– Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF)  e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.

– Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali).

– Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per gli ingressi dal Regno Unito.

In caso di mancata presentazione della certificazione indicata al punto 2 (certificato di vaccinazione) è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:

– Sottoporsi a test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia (termine ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito).

– Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato, per un periodo di cinque (5) giorni.

– Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA CANADA, GIAPPONE O STATI UNITI

Con Ordinanza 22 ottobre 2021, in vigore fino al 15 dicembre 2021, il Ministero della Salute conferma che, se si proviene da Canada, Giappone o Stati Uniti è possibile entrare in Italia anche con una certificazione di guarigione rilasciata dalle Autorità sanitarie locali. Nel caso in cui non vi siano altri soggiorni o transiti in Paesi diversi dai tre qui menzionati, nei quattordici (14) giorni precedenti l’ingresso in Italia, chi voglia entrare/rientrare da questi Paesi senza sottoporsi a isolamento dovrà presentare:

– Passenger Locator Form debitamente compilato

– Certificato di vaccinazione o di guarigione, rilasciato dalle Autorità sanitarie locali competenti;
Risultato negativo di test molecolare o antigenico condotto con tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

– In assenza di certificato di vaccinazione o di guarigione, si dovrà comunque effettuare il test pre-partenza e, all’arrivo, sarà necessario sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni, con successivo test.

Elenco E – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Resto del mondo, vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi. Dal 26 ottobre al 15 dicembre, salvo nuove disposizioni, cessa di applicarsi la normativa più restrittiva prevista per Brasile, Bangladesh, India e Sri Lanka. Questi quattro Paesi rientrano quindi, pienamente, nella disciplina dell’elenco E.

Con Ordinanza 28 settembre 2021, il Ministro della Salute italiano ha autorizzato, in via sperimentale, “Corridoi turistici Covid-free” che interessano alcuni Paesi/territori dell’Elenco E (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).

SPOSTAMENTI VERSO PAESI DELL’ELENCO E – DAL 26 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2021

In base all’Ordinanza 22 ottobre 2021, gli spostamenti dall’Italia verso tutti i Paesi dell’Elenco E sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni:

– lavoro;
– motivi di salute;
– motivi di studio;
– assoluta urgenza;
– rientro presso il domicilio, l’abitazione o la residenza propri o di persona, anche non convivente, con cui vi sia una relazione affettiva stabile e comprovata.

Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo verso Paesi dell’Elenco E

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL’ELENCO E – DAL 26 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2021

Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’Ordinanza 22 ottobre, conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). È consentito l’ingresso in Italia per atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale, come da art. 5, co. 2, lettera m) dell’Ordinanza 22 ottobre 2021. Se non si rientra nelle categorie già citate, l’ingresso in Italia è consentito solo per motivi di lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro presso domicilio/residenza/abitazione in Italia propria.

All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:

– Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF), da mostrare in cartaceo o sul proprio dispositivo mobile al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.  È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.

– Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia.

– Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’indirizzo indicato sul dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato.

– Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.

– È consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione.

Stati Uniti, dall’8 novembre frontiere aperte per vaccinati

Da lunedì 8 novembre gli Stati Uniti riaprono le loro frontiere ai viaggiatori internazionali completamente vaccinati e Delta Air Lines «riunisce famiglie e amici rimasti separati negli ultimi 20 mesi». Nelle sei settimane dall’annuncio della riapertura degli Usa, Delta – si legge in un comunicato della compagnia – ha registrato un aumento del 450% delle prenotazioni internazionali rispetto alle sei settimane precedenti l’annuncio. Si prevede che molti voli internazionali saranno operativi al 100% lunedì 8 novembre, con un elevato volume di passeggeri per tutte le settimane successive. «La riapertura – sottolinea il vettore americano – è una buona notizia per i viaggiatori di 33 paesi in tutto il mondo: Delta ne collega 10 di questi senza scalo e altri attraverso i suoi hub globali in coincidenza con i suoi partner, tra cui Air France, Klm e Virgin Atlantic. La domanda – rende noto Delta – è in crescita sia per i viaggi di turismo che per quelli d’affari verso destinazioni popolari come New York, Atlanta, Los Angeles, Boston e Orlando. In totale l’8 novembre il vettore opererà 139 voli da 55 destinazioni internazionali in 38 paesi verso gli Stati Uniti,offrendo più di 25.000 posti». I cittadini stranieri potranno entrare negli Stati Uniti con la prova di vaccinazione e un test Covid-19 negativo effettuato entro tre giorni dalla partenza. I cittadini stranieri non vaccinati possono entrare negli Stati Uniti solo se soddisfano i criteri per eccezioni molto limitate e si impegnano a un test dopo l’arrivo, quarantena e vaccinazione. I passeggeri devono anche fornire dettagli per soddisfare i requisiti di tracciabilità dei contatti negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni sui requisiti di ingresso sono disponibili tramite il Travel Planning Center di Delta e attraverso le informazioni ufficiali del governo statunitense. Tutti i passeggeri, a partire dai due anni di età, devono indossare una mascherina per tutta la durata del viaggio, mentre le misure di pulizia potenziate di Delta rimangono in vigore. Queste includono la regolare pulizia e igienizzazione delle aree ad alto contatto a bordo degli aerei e negli aeroporti, nonché la nebulizzazione elettrostatica degli interni degli aerei con disinfettante di alta qualità per garantire che nessuna superficie passi inosservata.

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