La mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi a scuola è molto frequente e desta grandi preoccupazioni sugli eventuali rischi connessi.
La mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi a scuola è molto frequente e desta grandi preoccupazioni sugli eventuali rischi connessi.
Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato (rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di una struttura.
Su chi ricade la responsabilità penale in caso di mancata attivazione delle pratiche per il rilascio del CPI, il parere emesso dall’Avvocatura Generale n. 384467 del 14 Dicembre 2010 rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità penale, in quanto esclude, nei confronti dei Dirigenti scolastici, qualsiasi forma di responsabilità penale per la mancata attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del CPI.
L’Organo consultivo ha evidenziato, infatti, che l’omessa acquisizione del CPI non assume rilievo penale in quanto la Corte Costituzionale, con Sentenza 11 Giugno 1990, n. 282, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 818/1984, che rinviava al D.M. 16 Febbraio 1982 per l’individuazione dei soggetti del reato. Da ciò discende che l’illecito penale si configura solo per le attività elencate nel DPR 689/1959 e non pure per quelle riportate nel D.M.16 febbraio 1982 (tra le quali al N. 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo – con più di 100 persone presenti). Conseguentemente, non essendo più in vigore la legge, i soggetti elencati nel suddetto D.M. se non ottemperano agli obblighi di acquisizione del CPI non commettono reato.
Viene, però anche chiarito che, se i Dirigenti scolastici non adempiono agli obblighi di legge, restano assoggettabili alle responsabilità civili e amministrative che l’inadempimento comporta.
Il Dirigente scolastico, ha l’obbligo di acquisire il CPI e per questo motivo è tenuto ad attivarsi sia nei confronti dell’Ente Locale proprietario dell’edificio scolastico che nei confronti dei Vigili del Fuoco.
L’Avvocatura Generale si è anche espressa nel senso che, nonostante possa essere l’effettivo “gestore” dell’attività (Dirigente scolastico) a dover richiedere il CPI, nel caso particolare delle scuole, “la specificità della situazione vuole che sussista un riparto di competenze operato a livello legislativo, il quale individua a monte le attribuzioni del Dirigente scolastico, con riferimento al concreto esercizio dell’attività scolastica, ovvero degli Enti Locali, gravati della manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti a scuola (art. 3, c. 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23).
Ne discende che la disciplina generale – la quale vede in chi esercita l’attività il soggetto legittimato a chiedere il CPI – risulterebbe essere derogata dalla suddivisione normativa di competenze tra Amministrazioni territoriali e scuole, donde la necessità che le prime debbano provvedere al conseguimento del CPI.”
In base a diverse sentenze della Corte di Cassazione e in base agli indirizzi sorti nella giurisprudenza di legittimità in tema di riparto di competenze tra Ente Locale e Istituti scolastici, “spetterebbe al primo, in via esclusiva, fare istanza di rilascio del CPI, mentre sui Dirigenti graverebbe il mero obbligo di predisporre e poi trasferire la documentazione ex D.Lgs. 81/08.” Per quanto riguarda, invece, i locali di proprietà di un privato ed adibiti a scuola, gli Enti Locali sono tenuti a prendere in locazione solo gli edifici che risultano idonei rispetto all’uso cui sono destinati, nella fattispecie a scuola/ufficio (quindi edifici nei confronti dei quali è già stato rilasciato, tra gli altri documenti previsti in materia salute e sicurezza, il CPI).
Lascia un commento