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Se lo Stato non rispetta i principi sui quali si fonda e per i quali deve lavorare non è lo Stato che mi rappresenta.

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DIRITTO  PRIVATO  ROMANO

CAPITOLO I

L’ORDINAMENTO GIURIDICO

  1. L’ordinamento Giuridico

L’ordinamento giuridico, o “diritto”, è un tipo di ordinamento sociale, il quale si manifesta, di solito, in relazione a quella specie caratteristica di società umana, che è la società politica o “stato”. Per comprenderne la nozione, occorre perciò intendersi preliminarmente sui concetti di società umana, di società politica, di ordinamento sociale e di ordinamento politico.

 

  • La società umana

E’ una riunione organizzata di uomini. Ma si faccia caso. Essa non è un’accolta occasionale: è un’aggregazione “voluta” dei suoi componenti per il conseguimento di certi scopi di interesse collettivo e “funzionale” rispetto a questi scopi, cioè obiettivamente impostata a perseguirli. Gli scopi di una società sono prevalentemente scopi non realizzabili o non facilmente realizzabili dai singoli consociati e possono essere della più varia natura: religiosi, militari, commerciali e via dicendo. I requisiti per l’esistenza dell’aggregato sociale sono comunque sempre gli stessi: una “convenzione” trai soci ed una obiettiva funzione sociale (comunemente detta “causa”).

 

  • La convenzione sociale

(qualcosa che il Rousseau denominava, con un tanto di esagerazione formalistica,  il “contratto sociale”) è la concorde volontà (espressa o tacita) dei consociati di costituire e di tenere in vita l’aggregato sociale. Se ad una unione di essere umani manca l’intesa di vivere assieme, l’unione ha carattere puramente materiale, perché è determinata soltanto da impulsi istintivi (si pensi alle comunità familiari dei primitivi, tenute unite da mere attrazioni biologiche) o da contingenze esteriori (si pensi alla folla che si forma, per influenza di un momento di richiamo comune a più persone, in una piazza, in un teatro). Non sorge in tali ipotesi l’impegno di tutti e di ciascuno a coordinare le proprie forze ed a disciplinare i propri egoismi per il raggiungimento di scopi di comune interesse. La convenzione sociale, pertanto, è il tessuto connettivo, indispensabile ed insostituibile, dell’organizzazione sociale.

 

  • La causa sociale

E’, a sua volta, la funzione caratteristica, obiettivamente individuata, esteriormente riconoscibile, dell’aggregato sociale. Essa presuppone la esistenza della convenzione sociale, ma non dipende da questa e non si identifica né con la volontà dei soci di vivere organizzati, né tanto meno con i motivi che hanno spinto i soci stessi ad aderire alla società. La causa sociale risulta, nei fatti, dalla attitudine concreta delle strutture sociali a perseguire un certo fine di interesse della collettività nel suo complesso. Se dalla struttura sociale questa attitudine (sia pure approssimativa) non emerge, è chiaro che la società, anche se voluta dai suoi membri, manca della possibilità di realizzare gli scopi per cui è stata costituita (anche se risulta essere in grado di raggiungere altre finalità cui i suoi componenti non aspirano).

 

CONSIDERAZIONI

Mi fermo qui per non dover riscrivere tutto il libro di diritto privato romano. Ma ogni forma di diritto e di ordinamento giuridico al mondo deriva dal nostro diritto romano. Questi principi sono i principi universali su cui si fondano le società e gli Stati.

Se una soltanto di queste condizioni non sussiste, quella che noi chiamiamo società e quello che noi intendiamo per Stato decadono.

Se vi sono, pertanto, le condizioni “indispensabili” al riconoscimento di un’organizzazione sociale, vorrà, in altrettanto modo, significare che vi saranno le stesse condizioni alla fuoriuscita dall’aggregato sociale.

Ricordiamo:

<< I requisiti per l’esistenza dell’aggregato sociale sono comunque sempre gli stessi: una “convenzione” trai soci ed una obiettiva funzione sociale (comunemente detta “causa”). >>

Se lo Stato non rispetta i principi sui quali si fonda e per i quali deve lavorare non è lo Stato che mi rappresenta. Se il cittadino non si riconosce più nella “convenzione” e nella “causa” dell’aggregato sociale ha facoltà di chiedere la riorganizzazione o la soluzione della “società umana” (par. 1.2).

Aggiungere altro è superfluo….Kest’è !!!

 

 

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