È arrivata la sentenza della Settima Sezione del Tar Campania (presidente Michelangelo Maria Liguori) con la quale è stato accolto il ricorso dell’azienda delle telecomunicazione contro il provvedimento del Comune di San Prisco riguardante l’antenna della Wind in località Starza Mastro Iacovo che non sarà demolita.
Il ricorso era stato presentato contro l’ordinanza dirigenziale con la quale il responsabile del Comune di San Prisco aveva ordinato la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, contestando alla società Wind Tre di non aver iniziato i lavori nel termine di un anno dal rilascio dell’autorizzazione. Quindi, la società impugnando l’ordinanza davanti al Tar Campania, ha contestato il calcolo dei tempi ed anche il regime sanzionatorio della demolizione.
giIII giI giudici amministrativi ritenendo sussistenti le motivazioni della società, hanno accolto il ricorso: “Il Comune ha ingiunto la demolizione e il rispristino dello stato dei luoghi, senza l’adozione di alcun provvedimento formale volto a sancire la decadenza del titolo idoneativo dell’impianto. Il rilevato vizio rende superfluo ogni ulteriore accertamento sia sulla decorrenza del termine di dodici mesi assegnato dal legislatore per realizzare l’impianto, sia sulla eventuale sussistenza del factum principis. Elementi questi che, peraltro, avrebbero potuto trovare adeguata sede di rappresentazione e valutazione proprio nell’ambito del procedimento volto all’adozione del provvedimento di decadenza del titolo. Tali considerazioni – aggiungono – inficiano il provvedimento impugnato che, peraltro, risulta viziato anche per la tipologia di sanzione ingiunta. Fondato si rivela, infatti, ilmotivo di ricorso volto a censurare il provvedimento gravato per l’applicazione del regime sanzionatorio della demolizione e ripristino stato dei luoghi”.
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