Newsletter

Resta aggiornato su tutte le ultime news, gli eventi e le attività di Caserta Kest'è

Caserta Kest’è: bisogna reagire alla situazione di insicurezza che regna in città.

Avatar Redazione
Home > Cronaca > Caserta Kest’è: bisogna reagire alla situazione di insicurezza che regna in città.
Caserta Kest'è: bisogna reagire alla situazione di insicurezza che regna in città.
«Non se ne può più – si legge in una nota diffusa dall’associazione Caserta kest’è – Rapine, furti, incendi di auto. L’illegalità regna sovrana. Chi ha il dovere di agire, reagisca. La carenza di organico si riflette pesantemente sul territorio e benché ci siano proposte, nessuno muove un dito».«Noi siamo pronti – affermano dagli aderenti all’associazione – la protesta si farà dura se non verranno presi immediatamente dei provvedimenti. Non è una solo una battaglia nostra, ma una legittima richiesta di aiuto da parte dei cittadini e del personale ridotto ai minimi termini in servizio sul territorio, non vogliamo che ci scappi il morto, diversamente, saremo costretti  a istituire delle Ronde cittadine e Controlli di vicinato».

Da lunedì, in mancanza di provvedimenti seri ed urgenti da parte del Sindaco Carlo Marino, del Questore Antonio Borrelli e del Prefetto Arturo De Felice, avvieremo come associazione una raccolta firme in città per chiedere formalmente sicurezza, garanzia di ordine pubblico e legalità – almeno nel fine settimana. Una richiesta accompagnata, però, dall’invito al Sindaco, Prefetto e Questore ad agire concretamente, visivamente e con la massima urgenza: un invito a chiedere di fare ciò che si sarebbe dovuto fare già diverso tempo fa o, in caso di incapacità a trovare soluzioni, un invito a lasciare il proprio posto ad altri, magari più capaci.

Caserta Kest’è: bisogna reagire alla situazione di insicurezza che regna in città.

RONDE CITTADINE (Esiste la legge perchè non metterle in atto ?? Soltanto un Volontario del proprio Quartiere conosce zona e gente che ci abita, l’unico che può monitorare quel pezzo di territorio cittadino).

Legge sulle ronde e guardie volontarie

Il pacchetto sicurezza del 2 luglio 2009 ha introdotto la figura delle ronde:
Art. 40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Art. 41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì , al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
Art.  42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
Art.  43. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalita` di tenuta dei relativi elenchi.
Art.  44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.  

Il regolamento  8 agosto 2009 del Ministero dell’Interno è stato redatto nei seguenti termini:
Art. 1.
Requisiti per l’iscrizione e tenuta dell’elenco  delle associazioni di osservatori volontari
1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e’  istituito l’elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui  all’art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la  segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello  Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana  ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al precedente comma,  le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40,  41 e 42 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla  vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli  scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo e/o dallo statuto,  quello di prestare attività di volontariato con finalità di  solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana, come  individuata dal decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008,  richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque  riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione  le stesse associazioni devono:
a) svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di  lucro, anche indiretto;
b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne’ di  organizzazioni sindacali ne’ essere ad alcun titolo riconducibili a  questi;
c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi  organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,  convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di  risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo  provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
f) individuare gli associati destinati a svolgere attività di  segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed  attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti  dall’art. 5.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale  rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o  dell’atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di  coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche’ della  documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art.  5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e’ indirizzata al  Prefetto della provincia dove l’associazione intende operare ed ha  una sede.
4. L’iscrizione e’ effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato  provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei  requisiti di cui al comma 2 nonche’ del possesso da parte degli  associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei  requisiti di cui all’art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui  alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori  volontari.
Art. 2.
Compiti e modalità di svolgimento delle attività  delle associazioni di osservatori volontari
1. Le associazioni di cui all’art. 1, comma 1, attraverso i propri  associati individuati per lo svolgimento delle attività di  segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come  «osservatori volontari», svolgono attività di mera osservazione in  specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in  presenza dei presupposti di cui all’art. 4, comma 1, ultimo periodo,  segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato  eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero  situazioni di disagio sociale.  2. L’attività di osservazione puo’ essere svolta esclusivamente in  nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui  almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l’ausilio di  mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta  attività gli osservatori volontari devono essere in possesso di un  valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto  d’armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad  offendere.
3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle  attività previste al comma 1, indossano una casacca, con le  caratteristiche di cui all’allegato A del presente decreto, di colore  giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari»,  il logo dell’associazione, il nome del comune ed un numero  progressivo associato al nominativo dell’operatore. E’ fatto divieto  di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o  denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di  polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali  regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello  Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti  politici e sindacali, nonche’ sponsorizzazioni private.
4. L’attività di segnalazione e’ effettuata dai soggetti di cui al  comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile,  ovvero, se in possesso dell’apposita abilitazione, apparati  radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di  riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di  polizia municipale territorialmente competente.
5. Le modalità operative per l’impiego degli osservatori  volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate  con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo  che sia garantita un’idonea ricezione delle segnalazioni.
Art. 3.
Ordinanze dei sindaci
1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 3, comma 40  della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di  associazioni di cui all’art. 1 emana apposita ordinanza con la quale  formalizza la propria volontà di ricorrere alle associazioni di  osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda  utilizzarle, con le modalità di cui all’art. 2. Art. 4.
Convenzioni
1. Per le finalità di cui all’art. 3, comma 40, della legge 15  luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le  associazioni iscritte nell’elenco volte ad individuare l’ambito  territoriale e temporale in cui l’associazione e’ destinata a  svolgere l’attività di cui all’art. 2, comma 1, del presente  decreto, nonche’ a disciplinare il piano d’impiego, la formazione  degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate  forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni  contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.  Il piano d’impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per  effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di  polizia dello Stato.
2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto  competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per  l’ordine e la sicurezza pubblica.
Art. 5.
Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l’impiego 1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti  requisiti attestati secondo la vigente normativa:  a) età non inferiore a 18 anni;
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza  di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e  di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,  attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie  pubbliche;
c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza  non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di  prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6  della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,  associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile  1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea  copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 11  agosto 1991, n. 266.
3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di  uno o piu’ requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora  lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto  previsto dall’art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e  dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il  divieto di impiego nelle attività previste dall’art. 2 ed assegna  all’associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto  associativo dell’interessato. Analogo effetto si produce qualora  l’osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art. 2, gli  osservatori volontari iscritti nell’elenco provinciale, debbono aver  superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.
Art. 6.
Revoca dell’iscrizione
1. L’iscrizione dell’associazione e’ revocata dal Prefetto quando:  a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall’art. 1, commi  2 e 4;
b) l’associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi  dell’art. 5, comma 3;
c) l’associazione non ottemperi nel termine previsto dall’art. 5,  comma 3, a far cessare l’interessato dal rapporto associativo;  d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti  della medesima associazione, piu’ di un provvedimento di divieto di  impiego in relazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettere  c), d), ed e);
e) l’associazione violi il divieto di cui all’art. 7, comma 1;
f) l’associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con  quanto previsto dall’art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio  2009, n. 94, e dal presente decreto.
2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell’iscrizione  dell’associazione nell’elenco provinciale.
Art. 7.
Revisione annuale dell’elenco e ammissione di nuovi associati 1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente  alla revisione dell’elenco di cui all’art. 1, al fine di verificare  il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti  alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell’associazione,  almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura  – Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante  l’attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione  suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la  sospensione degli effetti dell’iscrizione nell’elenco provinciale e  il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.  2. L’esito della revisione di cui al comma 1 e’ comunicata al  sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della  provincia.
3. L’ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente  segnalata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo per la  verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla  comunicazione dell’esito degli accertamenti, gli interessati non  possono svolgere le attività di cui all’art. 2.
Art. 8.
Formazione
1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare  corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari,  appartenenti alle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art.  1, concernenti l’attività di segnalazione.
2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno  essere svolti in tempo utile per proseguire nell’impiego degli  osservatori.
3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante  dell’associazione trasmette al Prefetto l’attestato di superamento  del corso di cui al comma 1, necessario per l’impiego degli  osservatori volontari nelle attività di segnalazione.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Le associazioni già costituite, che alla data del presente  decreto svolgono attività di volontariato con finalità di  solidarietà sociale comunque riconducibili a quanto previsto  dall’art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal  presente decreto, possono essere iscritte nell’elenco provinciale  delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime  modalità di cui all’art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo  restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art.  1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria  attività anche nell’ambito e nei limiti dell’art. 2 prima  dell’iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi  dalla data del presente decreto.
2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad  avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di  cittadini, di attività comunque riconducibili all’art. 3, comma 40  della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Avatar Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *