Diventa sempre più evidente perchè certe persone, che ritengono di saper governare, non si confrontano con il sottoscritto, non per mancanza di conoscenze, avendo ricevuto una corsia preferenziale nel corso degli studi (potrei raccontarvi una serie di aneddoti infantili che si cerca di nascondere), ma perchè favoriscono un sistema palesemente scorretto. Perdonate il cappelletto, vi aggiorno sui fatti…
Nei giorni passati, abbiamo informato chi ci segue (leggi o leggi ) del bando dei parcheggi per cui, oltre ai due milioni e passa all’anno incassati, a fronte di un milioncino di euro di costi effettivi affrontati, Publiparking introita anche il 30% dell’importo su ogni multa nelle strisce blu.
In molti, anche quelli che non hanno studiato, impossibilitati, ma oggi gli si mette la mano in tasca, vorrebbero sapere da ignoranti ( ignoranti dal lat. ignorans –antis, part. pres. di ignorare «ignorare») come si sviluppa questo tipo di compartecipazione agli introiti delle multe.
Illuminateci, voi maestri di vita, che sedete in maniera spaparanzata fino alle prossime, esiste una norma che precisa, anzi limita il principio generale contenuto nell’articolo 208 comma 1 del Codice della Strada?
Rileggiamolo insieme l’articolo 208 nella parte relativa alla collocazione delle contravvenzioni stradali ad enti di diritto pubblico che non siano lo Stato: “I proventi (delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice) sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, uf iciali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.“. E allora, chi sono i cosiddetti vigilini o ausiliari del traffico? Li ha definiti in maniera chiara l’articolo 17, commi 132 e 133 della legge 127 del 15 maggio 1997, meglio nota come Bassanini Bis. Ai vigilini sono demandati, ripetiamo, demandati i servizi di polizia stradale compresi nell’articolo 12, comma 1 lettera e del codice della strada. Dunque, pur rientrando nella fattispecie numero 2 del comma 132 della legge Bassanini bis , pur essendo dipendenti di imprese private concessionarie del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, unica funzione di polizia stradale attribuibile loro, dal citato comma 132 della pure citata Bassanini bis, questi vigilini nel momento in cui accertano un’infrazione svolgono funzioni di pubblici ufficiali, cioè si muovono nel perimetro delle previsioni del codice della strada che è lo stesso codice a cui si riferisce un qualsiasi finanziere, un qualsiasi poliziotto, un qualsiasi carabiniere che accerta, in un contesto diverso, una violazione da parte di un automobilista o di un pedone.
Ciò vuol dire che queste sono multe propriamente dette, sono multe come tutte quelle previste dal citato articolo 208 del codice della strada, riferimento normativo che ne regola la destinazione. e la destinazione può essere una sola: devono entrare nelle casse comunali, senza se e senza ma, nella misura del 100% degli importi.
Sempre l’articolo 208 disciplina nel dettaglio l’utilizzo possibile, da parte degli enti locali, di questi proventi lo fa nei commi 4 e 5, che testualmente recitano: “Una quota parte dei proventi delle contravvenzioni stradali per la segnaletica, per raf orzare i mezzi a disposizione dei vigili urbani e per la manutenzione delle strade.” Tutto ciò nella misura del 50%. L’altro 50%, come scritto nel comma 5 è nella libera disponibilità di destinazione da parte del comune.
In molti, non solo il sottoscritto, cittadino e presidente di un’associazione, che l’amministrazione cerca di isolare, vorrebbero sapere come è stato possibile in tutti questi anni, e con quale copertura normativa, che prima la Publiservizi, poi la Publiparking, hanno intascato il 30% delle multe rifilate agli automobilisti per le violazioni registrate all’interno delle strisce blu.
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