Canone Rai 2019 in bolletta: se in casa non si possiede una tv, per non pagare il tributo bisogna presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio di quest’anno. Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla dichiarazione relativa all’imposta sulla detenzione di un apparecchio, con validità annuale. “Se l’hai inviata per il canone tv 2018 e continui a non avere la tv, devi ripresentarla”, si legge.
Quindi, i cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale. Deve essere presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre 2018 avrà effetto per tutto il 2019). Se effettuata dal 1° febbraio al 30 giugno, varrà per il secondo semestre dello stesso anno (ad esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2019 avrà effetto per il secondo semestre del 2019).
Il modello di dichiarazione va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza residenziale) o dall’erede tramite l’applicazione web; o tramite intermediari abilitati (Caf, professionisti); infine, tramite raccomandata senza busta all’indirizzo: ‘Agenzia delle Entrate’ Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In questo caso, è necessario allegare un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui si è titolari di un’utenza elettrica di tipo residenziale ed il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica, è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone sia la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il quadro B della dichiarazione che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti. Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare:
▪se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
▪se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
▪se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
▪se, infine, si fa parte della stessa famigli anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.
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