L’invasione di terreni o edifici, in diritto penale, è un delitto previsto e punito dall’art. 633 del codice penale. Occupare è reato o no?
L’invasione di terreni o edifici, in diritto penale, è un delitto previsto e punito dall’art. 633 del codice penale (Invasione arbitraria di immobile) ai sensi del quale: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”.
Si discute se il reato cui all’art. 633 C.p. sussista anche nei casi di occupazioni di scuole o università.
La giurisprudenza è orientata in senso negativo in quanto in tal caso non si ravvisa il dolo specifico previsto dalla norma perchè il fine di tali manifestazioni è individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l’accoglimento delle proprie istanze.
Insomma, a voler essere cavillosi occupare una scuola o una facoltà universitaria è reato, ma l’interpretazione -e quindi l’applicazione- della legge dipende molto anche dal singolo giudice.
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